CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 20

TRASFERTE

In vigore dal 23 ott 1960
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spetterà inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti. L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-20

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TRASFERTE (Art. 20 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo