CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 17
TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 23 ott 1960
L'azienda corrisponderà all'impiegato una tredice.
Una mensilità d'importo pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione di tale mensilità, avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità, quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero.
Il periodo di prova seguito conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-17