CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 13

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 23 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al comma 1° dell' (orario di lavoro) del presente contratto. È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6. È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività nazionali e infrasettimanali previste dall' del presente contratto. Nessun impiegato può rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, deve essere autorizzato. Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione, vale a dire: stipendio mensile (minimo contrattuale di categoria più aumenti periodici di anzianità ed eventuale terzo elemento) diviso 180 e indennità di contingenza giornaliera diviso otto: 1) Lavoro straordinario diurno............. 30% 2) Lavoro straordinario notturno........... 65% 3) Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)............................................ 65% 4) Lavoro notturno non compreso in turni... 40% 5) Lavoro notturno compreso in turni avvi- cendati......................................... 20% 6) Lavoro festivo.......................... 50% 7) Lavoro nei giorni domenicali per gli im- piegati lavoranti a turni avvicendati, nei due turni domenicali................................ 10% Le percentuali suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-13

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LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo