CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 13
69 / 127LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 23 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al comma 1° dell' (orario di lavoro) del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività nazionali e infrasettimanali previste dall' del presente contratto.
Nessun impiegato può rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, deve essere autorizzato.
Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione, vale a dire: stipendio mensile (minimo contrattuale di categoria più aumenti periodici di anzianità ed eventuale terzo elemento) diviso 180 e indennità di contingenza giornaliera diviso otto:
1) Lavoro straordinario diurno............. 30%
2) Lavoro straordinario notturno........... 65%
3) Lavoro straordinario festivo (oltre le 8
ore)............................................ 65%
4) Lavoro notturno non compreso in turni... 40%
5) Lavoro notturno compreso in turni avvi-
cendati......................................... 20%
6) Lavoro festivo.......................... 50%
7) Lavoro nei giorni domenicali per gli im-
piegati lavoranti a turni avvicendati, nei due
turni domenicali................................ 10%
Le percentuali suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-13