CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 8
MUTAMENTO DI MANSIONI
In vigore dal 23 ott 1960
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di la categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passerà senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purchè la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla la categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, chiamata alle armi, richiamo alle armi per un periodo non superiore a sei mesi, aspettativa, ecc., non dà luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria superiore, importo che in ogni caso deve essere almeno pari al 25 per cento della differenza intercorrente tra, i i minimi contrattuali delle due rispettive categorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-8