CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 5

TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI

In vigore dal 23 ott 1960
I laureati e diplomati di scuole medie superiori che verranno assunti quali impiegati, non potranno essere assegnati a categorie inferiori, rispettivamente alla 2ª ed alla 3ª - A, anche se al loro primo impiego. Gli stessi, previa presentazione dei documenti comprovanti il titolo di studio, possono, se già in servizio come impiegati, chiedere l'assegnazione alle categorie di cui sopra.
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TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI (Art. 5 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo