CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 2

CONTRATTO A TERMINE

In vigore dal 23 ott 1960
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia, saranno applicabili, in tal caso, tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennità di cui agli -39 (indennità di anzianità in caso di licenziamento, indennità di anzianità in caso di dimissioni), si considera come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga da un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale. Tale disposizione non si applica ai contratti a termine attualmente in corso, per il periodo fino alla loro scadenza. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto. Le nome previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezioni fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità. Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza limitata niente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-2

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CONTRATTO A TERMINE (Art. 2 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo