CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 56

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

In vigore dal 23 ott 1960
Il presente Contratto Normativo di Lavoro avrà decorrenza dal 10 gennaio 1957 ed avrà la durata di due anni da tale data; esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
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DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO (Art. 56 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo