CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 55
DISPOSIZIONI FINALI
In vigore dal 23 ott 1960
Qualora dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori siano concordate con altre Associazioni dei datori di lavoro e di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-55