CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 55

DISPOSIZIONI FINALI

In vigore dal 23 ott 1960
Qualora dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori siano concordate con altre Associazioni dei datori di lavoro e di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
DISPOSIZIONI FINALI (Art. 55 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo