CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 55
55 / 127DISPOSIZIONI FINALI
In vigore dal 23 ott 1960
Qualora dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori siano concordate con altre Associazioni dei datori di lavoro e di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-55