CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 7

PASSAGGIO DI QUALIFICA SPECIALE (EX EQUIPARATO) A QUELLA DI IMPIEGATO

In vigore dal 23 ott 1960
PASSAGGIO DI QUALIFICA SPECIALE (EX EQUIPARATO) A QUELLA DI IMPIEGATO L'intermedio che passi alla qualifica di impiegato nella stessa azienda nella quale presta la propria opera, verrà liquidato di tutto quanto gli spetta fino al giorno del passaggio di qualifica, come in caso di licenziamento, e dal giorno della sua assunzione ex-novo ad impiegato gli verrà riconosciuta - per tener conto del servizio precedentemente prestato - agli effetti del preavviso, della indennità di anzianità, delle ferie e del trattamento di malattia, una anzianità convenzionale come impiegato, pari a 6 mesi per ogni anno e mezzo di anzianità maturata con la qualifica speciale. Il riconoscimento della suddetta anzianità convenzionale non avrà luogo a favore del lavoratore che, all'atto del passaggio di qualifica, non abbia maturato una anzianità di almeno 3 anni con la qualifica speciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-7

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