CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 10
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 23 ott 1960
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di tanti cento ottantesimi (1/180) dello stipendio minimo tabellare aumentato degli aumenti di merito per quanto sono le ore di servizio prestate.
L'orario di lavoro dev'essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere ricuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purchè non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il ricupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per l'impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per gli operai.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-10