CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 12

FESTIVITÀ NAZIONALI E GIORNI FESTIVI

In vigore dal 23 ott 1960
Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni di riposo settimanale compensativo; b) la festività nazionale del 2 giugno, le ricorrenze nazionali del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre; c) le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1 gennaio) 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione (mobile); 5) Corpus Domini (mobile); 6) SS. Pietro e Paolo 29 giugno); 7) Assunzione di Maria Vergine (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); 10) S. Natale (25 dicembre); 11) S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento o l'azienda; 12) S. Stefano (26 dicembre); 13) Lunedi di Pasqua. Per le festività di cui sopra non verrà corrisposto alcun particolare compenso, decorrendo pertanto la sola normale retribuzione. Qualora taluna delle festività di cui alle lettere b) e c) cada di domenica od in un altro giorno destinato a riposo settimanale compensativo, è dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (1/26) in aggiunta alla retribuzione mensile. In caso di prestazioni di lavoro nelle festività di cui ai comma b) e c), in aggiunta alla normale retribuzione, verrà corrisposta all'impiegato la retribuzione per le ore di lavoro prestato, maggiorata della percentuale stabilita per il lavoro festivo di cui all'. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a coincidere con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), la sostituzione sarà concordata nell'ambito aziendale o territoriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-12

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FESTIVITÀ NAZIONALI E GIORNI FESTIVI (Art. 12 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo