CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 19

ALLOGGIO

In vigore dal 23 ott 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività, non esista possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-19

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ALLOGGIO (Art. 19 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo