CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 22

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 23 ott 1960
Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono trasferiti in zona malarica. Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-22

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INDENNITÀ DI ZONA MALARICA (Art. 22 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo