CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 32
FONDO DI PREVIDENZA
In vigore dal 23 ott 1960
Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterrà alle norme di cui all' del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del Contratto Collettivo 31 luglio 1938, contenente il regolamento della Previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-32