Art. 32 · FONDO DI PREVIDENZA
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 32

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FONDO DI PREVIDENZA

In vigore dal 23 ott 1960
Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterrà alle norme di cui all' del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del Contratto Collettivo 31 luglio 1938, contenente il regolamento della Previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-32