CCNL

Art. 27

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 30 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, vanno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennità di cui all' del presente contratto: a) cento per cento. - ai dimissionari che abbiano compiuto 60 anni di età se uomini e 55 anni di età se donne; - alle donne che si dimettono per contrarre matrimonio; - ai dimissionari per malattia, infortunio o maternità; - ai dimissionari che abbiano superato i 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; b) settantacinque per cento; - al dimissionari che abbiano compiuto tre anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; c) cinquanta per cento: - ai dimissionari che abbiano compiuto I anno e non superato i tre anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-27

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI (Art. 27 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo