CCNL
Art. 27
84 / 101INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 30 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, vanno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennità di cui all' del presente contratto:
a) cento per cento.
- ai dimissionari che abbiano compiuto 60 anni di età se uomini e 55 anni di età se donne;
- alle donne che si dimettono per contrarre matrimonio;
- ai dimissionari per malattia, infortunio o maternità;
- ai dimissionari che abbiano superato i 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
b) settantacinque per cento;
- al dimissionari che abbiano compiuto tre anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
c) cinquanta per cento:
- ai dimissionari che abbiano compiuto I anno e non superato i tre anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-27