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Art. 31

ALLOGGIO

In vigore dal 30 ott 1960
Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, la azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-31

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ALLOGGIO (Art. 31 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo