CCNL

Art. 28

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di morte dell'impiegato spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico e, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di licenziamento e di preavviso) a termine degli a 26, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda: non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza dall' del presente contratto. Il datore di lavoro potrà chiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà, a norma di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-28

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE (Art. 28 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo