CCNL
Art. 26
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 30 ott 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell' si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianità maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennità di anzianità verrà, al momento del licenziamento, liquidata in base alla norma del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, e cioè 15/30 della retribuzione, oppure in base alle più favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianità maturata dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1949 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente dal 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli anche se derivati da regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
c) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1949 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la compartecipazione agli utili, anche la 13ª mensilità e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le compartecipazioni dagli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Trascorso il primo anno di anzianità, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di anzianità quanto l'impiegato percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda, nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall' del presente contratto.
La liquidazione dell'indennità di anzianità verrà fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per le aziende che interrompono totalmente il lavoro o riducono parzialmente la loro normale attività non consentendo a gli i impiegati di raggiungere l'anzianità minima di I anno necessaria ai fini della maturazione del diritto all'indennità di licenziamento, questa sarà corrisposta anche per l'anzianità inferiore all'anno: essa sarà pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-26