CCNL

Art. 33

CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA

In vigore dal 30 ott 1960
La cessione o la trasformazione dell'azienda, in qualsiasi momento avvenga, non risolve di per sè il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Restano salve le norme di cui all'art. 2122 del Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-33

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CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA (Art. 33 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo