CCNL
Art. 34
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE
In vigore dal 30 ott 1960
Nel caso di contratto di impiego a tempo indeterminato, la cessazione dell'attività aziendale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed all'impiegato, non in prova, è dovuto il trattamento di licenziamento stabilito dagli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-34