CCNL

Art. 32

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 30 ott 1960
Gli accordi integrativi potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le località da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-32

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