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Art. 23

ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 30 ott 1960
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda salvo motivi di forza maggiore. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda può accordare permessi di breve durata per l'espletamento di compiti inerenti a cariche sindacali o pubbliche o per altri giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondergli durante tali permessi il trattamento economico spettante nel normale periodo di lavoro. Tali brevi permessi non vanno computati nel periodo feriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-23

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ASSENZE E PERMESSI (Art. 23 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo