CCNL
Art. 21
TRASFERTA
In vigore dal 30 ott 1960
All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pie di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per il trasporto, vitto ed alloggio.
Inoltre all'impiegato deve essere corrisposto:
- nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese vitto ed alloggio) - nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto.
Nel caso in cui l'azienda provveda all'alloggio e/o al vitto corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità, del 15% di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.
Qualora la permanenza fuori Sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'azienda in sostituzione delle spese di vitto di alloggio, potrà convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfettario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-21