Art. 21 · TRASFERTA
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Art. 21

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TRASFERTA

In vigore dal 30 ott 1960
All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pie di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per il trasporto, vitto ed alloggio. Inoltre all'impiegato deve essere corrisposto: - nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese vitto ed alloggio) - nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto. Nel caso in cui l'azienda provveda all'alloggio e/o al vitto corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità, del 15% di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso. Qualora la permanenza fuori Sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'azienda in sostituzione delle spese di vitto di alloggio, potrà convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfettario.
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