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Art. 18

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 30 ott 1960
Agli Impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto alla normale retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-18

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