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Art. 13

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 30 ott 1960
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo; b) la festività nazionale del 2 giugno e le festiviti del 25 aprile, 1 maggio, 4 novembre; c) le seguenti festività infrasettimanali: 1) Capo d'anno: 1 gennaio; 2) Epifania: 6 gennaio; 3) S. Giuseppe: 19 marzo; 4) giorno successivo alla S. Pasqua; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; 8) Assunzione di Maria Vergine: 15 agosto; 9) Ognissanti 1 novembre; 10) Immacolata Concezione: 8 dicembre; 11) S. Natale: 25 dicembre; 12) S. Stefano: 26 dicembre; 13) S. Patrono della località ove ha sede l'ufficio o dove lavora l'impiegato. Saranno altresì considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite. Qualora, la festività del S. Patrono coincida con una delle festività infrasettimanale di cui ai punti b) e c), sarà concordato dalle Associazioni Territoriali un giorno sostitutivo. In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alla lettera c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-13

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GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo