CCNL
Art. 13
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 30 ott 1960
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) la festività nazionale del 2 giugno e le festiviti del 25 aprile, 1 maggio, 4 novembre;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capo d'anno: 1 gennaio;
2) Epifania: 6 gennaio;
3) S. Giuseppe: 19 marzo;
4) giorno successivo alla S. Pasqua;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
8) Assunzione di Maria Vergine: 15 agosto;
9) Ognissanti 1 novembre;
10) Immacolata Concezione: 8 dicembre;
11) S. Natale: 25 dicembre;
12) S. Stefano: 26 dicembre;
13) S. Patrono della località ove ha sede l'ufficio o dove lavora l'impiegato.
Saranno altresì considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite.
Qualora, la festività del S. Patrono coincida con una delle festività infrasettimanale di cui ai punti b) e c), sarà concordato dalle Associazioni Territoriali un giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alla lettera c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-13