CCNL
Art. 9
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 30 ott 1960
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese; all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, l' impiegato ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso o di anzianità, come in caso di licenziamento.
In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'azienda deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il 10% dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-9