CCNL

Art. 5

TRATTAMENTO LAUREATI O DIPLOMATI

In vigore dal 30 ott 1960
I laureati non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda, ed i diplomati non possono essere assegnati a categoria inferiore alla, terza a), semprechè siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio. Il titolo di studio deve essere documentato all'atto dell'assunzione o del conseguimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-5

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