CCNL
Art. 5
TRATTAMENTO LAUREATI O DIPLOMATI
In vigore dal 30 ott 1960
I laureati non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda, ed i diplomati non possono essere assegnati a categoria inferiore alla, terza a), semprechè siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Il titolo di studio deve essere documentato all'atto dell'assunzione o del conseguimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-5