CCNL

Art. 3

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 30 ott 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 5 mesi per gli impiegati di 1ª categoria, a 4 mesi per gli impiegati di 2ª categoria e a 2 mesi per quelli di 3ª categoria. Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Nona sono ammesse nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova. La malattia sospende il periodo di prova purchè non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso: nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità. L'impiegato che, in epoca precedente di non oltre un anno, abbia prestato servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto è esonerato dal periodo di prova. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato, si intenderà confermato in servizio con anzianità, dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-3

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PERIODO DI PROVA (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo