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Art. 4

CATEGORIE E QUALIFICHE

In vigore dal 30 ott 1960
L'assegnazione delle categorie e delle relative qualifiche è fatta, in base ai seguenti criteri: Impiegati di 1ª categoria (tecnici o amministrativi). - Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive o che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonoma di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda. Impiegati di 2ª categoria (tecnici o amministrativi). - Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto. Impiegati di 3ª categoria (tecnici o amministrativi): GRUPPO A) appartengono alla 3° categoria, gruppo A), gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. GRUPPO B): appartengono alla 3ª categoria, gruppo B), gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio (accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946). Resta fermo che l'assegnazione degli impiegati alle diverse categorie e gruppi deve essere effettuata in base alle mansioni degli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-4

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CATEGORIE E QUALIFICHE (Art. 4 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo