CCNL
Art. 7
PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO
In vigore dal 30 ott 1960
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impigatizia nella stessa azienda, l'operaio diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerere assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, di una anzianità convenzionale quale impiegato, pari a 6 mesi per ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio.
In ogni caso l'impiegato ha diritto a conservare il trattamento economico goduto da operaio, qualora tale Trattamento risulti superiore a quello derivante dalla applicazione del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-7