CCNL

Art. 7

PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impigatizia nella stessa azienda, l'operaio diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerere assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, di una anzianità convenzionale quale impiegato, pari a 6 mesi per ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio. In ogni caso l'impiegato ha diritto a conservare il trattamento economico goduto da operaio, qualora tale Trattamento risulti superiore a quello derivante dalla applicazione del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-7

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PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO (Art. 7 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo