CCNL
Art. 12
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 30 ott 1960
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro di cui alle vigenti norme di legge.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Lavoro festivo è quello effettuato nelle giornate destinate ai riposo settimanale e negli altri giorni festivi previsti dall'.
Nessun impiegato può rifiutarsi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno, e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti e autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione sulle quote orarie della retribuzione mensile per le prestazioni anzidette, sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno................... 25% lavoro festivo.......................... 40% lavoro festivo straordinario (oltre le 8 ore).......... 50% lavoro notturno non compreso in turni periodici avvicendati... 30% lavoro notturno compreso in turni periodici avvicendati...... 6% lavoro straordinario notturno.................. 45% lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici).
........................... 50% lavoro notturno festivo straordinario.............. 70%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione mensile.
La quota oraria di retribuzione si otterrà dividendo per 180 lo stipendio mensile (minimo contrattuale di categoria più eventuali aumenti periodici di anzianità e di merito, più eventuali indennità continuative e di ammontare determinate) e per 8 l'indennità giornaliera di contingenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-12