Art. 18 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL

Art. 18

75 / 101

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 30 ott 1960
Agli Impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto alla normale retribuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-c-18