CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 34

DOVERI DEL LAVORATORE

In vigore dal 21 ott 1960
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: 1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potrà, con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attività professionale del suo lavoratore dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma e dall'art. 2125 del Codice Civile; 4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-34-3

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DOVERI DEL LAVORATORE (Art. 34 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo