CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 29
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 21 ott 1960
I lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene il lavoratore. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per tutta la durata della carriera, e con un massimo di anzianità calcolata dal 1 gennaio 1945.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da, precedenti o successivi aumenti di merito nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici già maturati, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili.
Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà a termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli alimenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore ai minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui alla parte prima del presente comma.
L'importo di ciascun aumento periodico di anzianità maturato anteriormente al 14-6-1952 - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto è consolidato nelle seguenti somme comprese le quote forfetarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14-6-1952 () e 12-6-1954 ():
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-29-3