CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 35

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

In vigore dal 21 ott 1960
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato. L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna. Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà. Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della direzione dell'Azienda o di chi per essa. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore prima di lasciare lo stabilimento dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato; qualora non lo restituisse in tutto od in parte l'azienda tratterà l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennità spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo. Qualora il lavoratore lavorasse con utensili di sua proprietà l'azienda, dovrà corrispondergli una indennità di consumo ferri la cui misura verrà stabilita dallo Organizzazioni territoriali. L'Azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà del lavoratore e in tal caso non corrisponderà più l'indennità di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-35-3

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