CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 33

MENSE AZIENDALI

In vigore dal 21 ott 1960
Tenuto conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità sostitutive finora corrisposte al lavoratore; salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali sulla materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-33-3

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MENSE AZIENDALI (Art. 33 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo