CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 37

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

In vigore dal 21 ott 1960
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare la incolumità dei lavoratori, curando l'igiene, l'areazione, illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività. Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-37-3

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IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO (Art. 37 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo