CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 42

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 21 ott 1960
In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli (preavviso-licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122 Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-42-3

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE (Art. 42 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo