CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 42
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 21 ott 1960
In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli (preavviso-licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122 Codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-42-3