Art. 42 · INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 42

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 21 ott 1960
In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli (preavviso-licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122 Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-42-3