CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 31

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 21 ott 1960
La paga sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabile mensilmente. In caso che l'Azienda ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella, misura del 2 per cento in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso il lavoratore avrà anche facoltà di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennità di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potrà mai superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-31-3

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