CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 27
FERIE
In vigore dal 21 ott 1960
Il lavoratore ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione mensile non inferiore a:
giorni 15 lavorativi in caso di anzianità da 1 a 5 anni;
giorni 20 lavorativi in caso di anzianità da oltre 5 anni e sino a 12 anni;
giorni 25 lavorativi in caso di anzianità da oltre 12 anni e sino a 20 anni;
giorni 28 lavorativi in caso di anzianità oltre i 29 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorno festivo.
L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze dell'Azienda e dell'interesse del lavoratore.
Qualora il lavoratore venga, richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.
La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo dà diritto al compenso per ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'annata il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-27-3