CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 25

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 21 ott 1960
Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione. Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato come periodo di preavviso. La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-25-3

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CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 25 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo