CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi

Art. 22

SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 21 ott 1960
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 13 settembre 1946, n. 303. Al lavoratore ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all' del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuta l'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi. In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla, legge 3 maggio 1955, n. 370. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-22-3

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SERVIZIO MILITARE (Art. 22 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.) — Testo vigente | Portale Normativo