CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 17
LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI
In vigore dal 21 ott 1960
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare.
Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-17-3