CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi
Art. 15
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 21 ott 1960
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell' per il lavoro festivo sempre che non sia stato preavvisato entro il secondo giorno precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1045#art-cil-15-3